Ma la Corte di Strasburgo tutela i cronisti e le loro fonti di informazione
PERQUISIZIONI A NOVARA: REPLICA DEL PRESIDENTE DELL’ORDINE
Pubblichiamo la replica di Sergio Miravalle, Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte alla lettera del procuratore della Repubblica di Novara, Francesco Enrico Saluzzo
23 ottobre 2009, Torino - E’ un documento che offre spunti di analisi e confronto utili a tutta la categoria nel più vasto e delicato quadro dei rapporti tra operatori dell’informazione e magistratura.
Il Procuratore difende e spiega il suo operato e ribadisce “il massimo rispetto e la massima considerazione per una libertà di stampa che non conosca altro limite che quello deontologico e quelli previsti della legge, quella penale in particolare”.
Ne prendiamo atto con soddisfazione, come giornalisti e come cittadini, pur tuttavia non possiamo non riflettere sulle modalità con le quali sono state condotte il 22 ottobre le perquisizioni alla redazione de La Stampa di Novara e a La Tribuna ordinate dalla Procura di Novara (come pure nel caso delle perquisizioni ordinate in agosto dalla Procura di Torino a carico di Diego Longhin de La Repubblica). Sono state perquisizioni particolarmente “invasive” che appaiono del tutto sproporzionate rispetto allo scopo dichiarato. Perquisizioni eseguite proprio nel giorno in cui sono scattati gli arresti per una vasta e clamorosa indagine su episodi di corruzione che i giornalisti novaresi Ambiel, Cortese e Barlassina avevano in parte anticipato
Nel merito giuridico le precisazioni del procuratore Saluzzo vertono su un punto cruciale. Il magistrato sostiene infatti che il giornalista che concorre a violare il segreto istruttorio deve assumersi le sue responsabilità e attendersi le conseguenze previste dalla legge, tra le quali appunto le misure — come le perquisizioni — attraverso le quali l’autorità giudiziaria può ricercare i primi responsabili di tale violazione.
Vorremmo però riflettere proprio sul ricorso alle perquisizioni e citare vari pronunciamenti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo.
Tre esempi: afferma la Corte nella sentenza Goodwin del 27 marzo 1996, che condanna il Regno Unito per la violazione dell’art. 10 della Convenzione europea per i Diritti dell’Uomo per aver intimato al giornalista William Goodwin di rivelare la fonte di alcune sue notizie: «La protezione delle fonti dei giornalisti è una delle pietre angolari della libertà di stampa [...] L’assenza di una tale protezione potrebbe dissuadere le fonti dei giornalisti dall’aiutare la stampa ad informare il pubblico su questioni di interesse generale. Di conseguenza, la stampa potrebbe non essere in grado di svolgere il proprio indispensabile ruolo di “cane da guardia” e la sua capacità di fornire informazioni precise e affidabili potrebbe risultarne ridotta».
Ancor più eloquente, poiché riguarda proprio un caso di perquisizioni eseguite sul luogo di lavoro e l’abitazione di un giornalista è la sentenza Roemen del 25 febbraio 2003. «Le perquisizioni nell’abitazione e nei locali professionali — afferma la Corte, nel condannare il Belgio — devono essere analizzate incontestabilmente come un’ingerenza nell’esercizio, da parte dell’interessato, dei diritti derivanti dal par. 1 dell’art. 10. [...] La Corte giudica che delle perquisizioni aventi per oggetto di scoprire la fonte di un giornalista costituiscono — anche se restano senza risultato — un’azione più grave dell’intimazione a divulgare l’identità della fonte. Infatti gli inquirenti che, muniti di un mandato di perquisizione, sorprendono un giornalista nel suo luogo di lavoro, detengono poteri d’indagine estremamente ampi poiché, per definizione, possono accedere a tutta la documentazione in possesso del giornalista». Dunque «la Corte conclude che le misure contestate devono essere considerate sproporzionate e hanno violato il diritto alla libertà d’espressione riconosciuto dall’art. 10 della Convenzione».
Lo stesso principio è stato affermato con la sentenza Tillack del 27 novembre 2007, secondo la quale «sono contrari alla Convenzione i procedimenti di perquisizione e sequestro condotti presso il domicilio e gli uffici di giornalisti, aventi come finalità principale l’accertamento delle fonti giornalistiche utilizzate, e riguardanti la generalità degli strumenti di lavoro dei giornalisti».
Questi pronunciamenti (che, secondo la Corte Costituzionale, sono vincolanti anche in Italia) contrastano con la tesi sostenuta dal procuratore di Novara, secondo cui il diritto «di ricevere o di comunicare informazioni e idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche» (previsto letteralmente dall’art. 10 della Convenzione) riguarderebbe soltanto le idee, ma non le informazioni.
Tali sentenze ribadiscono un dato evidente, e cioè che — al di là delle intenzioni di chi ordina queste perquisizioni — l’effetto che esse hanno è oggettivamente quello di comprimere la libertà di stampa e il pieno dispiegamento del diritto di raccogliere, ricevere e comunicare informazioni da parte dei giornalisti.