Intercettazioni: tutte le insidie del disegno di legge Alfano
ANALISI CRITICA DEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
di Alessandro Galimberti
Dal voto alla Camera dello scorso 10 giugno, il Ddl Alfano su intercettazioni e disciplina del segreto processuale è uscito in parte modificato rispetto al testo presentato dal ministro nel giugno del 2008, almeno per quanto riguarda l'esercizio dell'attività giornalistica.
Nonostante questo, però, nell'impianto della disegno di legge rimangono troppi ostacoli e minacce di sanzioni, di multe, di carcere per l'attività dei giornalisti, che come noto è costituzionalmente protetta nell'interesse dei cittadini.
La nuova versione in materia di segreto e divieti di divulgazione torna quasi alle regole vigenti oggi, abbandonando il segreto tombale che, nella prima stesura, accompagnava l'inchiesta dal primo atto (in genere gli arresti dei sospettati) fino a dopo l'udienza preliminare. Rispetto a oggi, gli atti d'indagine - ma da domani anche le <attività> , e la differenza dalle regole attuali non è da poco - potranno essere pubblicati <per riassunto> (oggi lo sono <nel contenuto>) dal momento in cui l'indagato o il suo difensore ne possono venire a conoscenza.
La vera novità è che nelle ordinanze di custodia cautelare non ci potranno più essere le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche/ambientali, richiamate invece solo nel contenuto dal magistrato.
Ma telefonate e conversazioni (e anche tabulati, mail, etc) non potranno più essere pubblicate fino dopo l'udienza preliminare (pena l'arresto fino a 3 anni): una scelta incomprensibile, considerato che prima di quella data sarà stata fatta, obbligatoriamente, l'udienza-filtro che, presenti tutte le parti davanti al giudice, avrà provveduto a scremare i passaggi non inerenti l'inchiesta e quelli che eventualmente coinvolgano terze persone non indagate, oltre a conversazioni non indispensabili per la prova dei reati perseguiti.
Nel ddl resta il punto fermo della responsabilità dell'editore per la violazione alle regole sulla pubblicazione arbitraria di atti del procedimento (che come si è visto sono incomprensibili da un punto di vista logico: l'atto non più segreto perché non è ancora pubblicabile?) . Questa norma, di fatto, consente all'editore di controllare il flusso di informazioni della redazione, e di imporre le scelte di pubblicare o meno le notizie, secondo un criterio di <prudenza aziendale>. Direttore e redazione non hanno alcun titolo per opporsi all'ingerenza, e se violano la legge (e i protocolli gerarchici interni che gli editori dovranno obbligatoriamente predisporre) scatta il procedimento disciplinare, fino al licenziamento in tronco.
Del tutto incomprensibile la norma che impedisce ai giornalisti di pubblicare in qualsiasi circostanza il nome dei magistrati titolari di inchieste e processi e che consente di pubblicarne l' immagine solo se non è separabile dalla rappresentazione del fatto di cronaca (per fare un esempio, se il magistrato è ripreso mentre compie un sopralluogo sulla scena di un disastro), pena le stesse sanzioni per la pubblicazione arbitraria di atti.
Per tutte queste violazioni, i giornalisti andranno inoltre sotto procedimento disciplinare davanti all'Ordine, rinviati direttamente dal Pm, Ordine vincolato a irrogare una sanzione fino a 3 mesi di sospensione, cioè dallo stipendio.
Tra gli altri punti critici del Ddl, rimane l'incomprensibile obbligo di pubblicare rettifiche senza commento (l'esperienza comune suggerisce che tali richieste sono quasi sempre livorose, spesso preventive e infarcite di circostanze approssimative, quando non false. Il giornalista e la testata dovranno però rassegnarsi a pubblicarle senza ribattere, nemmeno sul fatto documentale).
I temi principali
1) Segreto e divieti di pubblicazione
Gli atti e le attività di indagine sono segreti fino a quando l'indagato o il difensore non ne possano avere conoscenza, e comunque non oltre la chiusura dell'indagine preliminare. Il pm può chiedere al giudice la pubblicazione di singoli atti se è necessario per la prosecuzione delle indagini
Gli atti d'indagine, anche se non più segreti, non possono essere pubblicati integralmente ma <è sempre consentita la pubblicazione per riassunto>. E' sempre e assolutamente vietata la pubblicazione, anche per riassunto, parziale o del contenuto di tabulati, intercettazioni, mail, etc, fino al termine dell'udienza preliminare
Vietata ogni forma di pubblicazione di conversazioni, flussi, tabulati, etc di cui sia stata ordinata la distruzione. Vietata allo stesso modo la pubblicazione riguardante fatti circostanze e persone estranee alle indagini, e di cui sia stata ordinata l'espunzione.
- Sanzioni: la pubblicazione arbitraria di atti del procedimento (pubblicazione integrale o parziale, non nella prevista forma riassuntiva) è punita con l'ammenda da 1000 a 5 mila euro. Se però riguarda intercettazioni, arresto fino a 30 giorni e ammenda da 2 mila a 10 mila euro
2) Responsabilità dell'editore
Per ogni violazione del divieto di pubblicazione risponde anche l'editore, con multe da 250 a 300 quote (orientativamente da 65 mila a 450 mila euro, secondo i bilanci societari)
3) Ordinanze di custodia cautelare
Vietata la pubblicazione in qualsiasi forma. Solo dopo che l'indagato o il difensore abbiano avuto conoscenza si può pubblicarne il contenuto, ma non delle telefonate, tabulati, mail etc.. Dalle ordinanze di custodia cautelare spariscono le intercettazioni telefoniche e telematiche: possono essere richiamate solo nel contenuto, e sono inserite in un diverso fascicolo allegato agli atti. Solo i difensori possono prendere visione integrale dell'intercettazione. Se il giornalista pubblica intercettazioni in questa fase è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni,
4) Nome e immagini di magistrati
Vietata, in ogni caso, la pubblicazione del nome dei titolari di inchieste e processi. Vietata la pubblicazione di loro immagini. Consentita solo se <la rappresentazione dell'avvenimento non può essere separata> dalla loro immagine. Per le sanzioni si fa riferimento al punto 1) e 2)
5) Procedimento disciplinare
Per ogni pubblicazione di documenti e/o atti vietata, il procuratore informa l'organo titolare del potere disciplinare (Ordine per i giornalisti, Csm per magistrati), che in 30 giorni, sentito l'autore, dispone la sospensione dal la professione o dal servizio fino a tre mesi
6) Intercettazioni
Le intercettazioni telefoniche e ambientali sono ammesse per - reati puniti (nel massimo) da 5 anni di carcere in su - reati contro la pubblica amministrazione puniti (nel massimo) da 5 anni in su - spaccio e traffico di droga - traffico di armi ed esplosivi - contrabbando - ingiuria, minaccia, - usura, attività finanziaria abusiva, abuso di informazioni finanziarie privilegiate, manipolazione del mercato - molestie telefoniche - violenza sessuale
In tutti questi casi la registrazione di colloqui tra presenti è possibile solo se c'è fondato motivo di ritenere che lì si stia commettendo il reato
Le intercettazioni chieste dalla procura sono autorizzate dal tribunale del capoluogo in composizione collegiale (oggi le concede il solo Giudice dell'indagine preliminare).
Per attivare le intercettazioni servono <evidenti indizi di colpevolezza> (oggi bastano gravi indizi di reato).
Nei procedimenti contro ignoti (senza sospettati, ndr) l'autorizzazione per le intercettazioni è data solo su richiesta della parte offesa. I risultati valgono solo per identificare l'autore di quel reato.
Il decreto che autorizza le intercettazioni vale per 30 giorni, anche non consecutivi, prorogabili al massimo, e non oltre, altri 15 più 15 giorni.
Per i delitti più gravi (mafia, terrorismo, riduzione in schiavitù, tratta di persone, acquisto e vendita di schiavi, sequestro a scopo di rapina o di estorsione), le intercettazioni possono essere attivate se vi sono sufficienti indizi di reato. La durata è di 40 giorni, poi rinnovi di 20 in 20 fino alla chiusura dell'indagine preliminare. Per l'intercettazione tra presenti qui non c'è la condizione del sospetto che si stia svolgendo attività criminosa.
Le intercettazioni (verbali e registrazioni) sono messi a disposizione delle parti - difensori - entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni. Il tribunale può autorizzare il ritardato deposito al massimo fino alla chiusura dell'indagine preliminare. Il pm non può disporre lo stralcio delle registrazioni prima del deposito.
E' sempre vietata la trascrizione delle conversazioni riguardanti fatti circostanze e persone estranee alle indagini: il tribunale in ogni caso li fa cancellare.
I risultati delle intercettazioni non possono essere usati in processi diversi da quello originario, ad eccezione dei processi di mafia, terrorismo, sequestro, schiavitù etc). Non possono essere utilizzati anche se, durante il processo, cambia la qualificazione del reato originario, facendo venire meno i presupposti per l'ammissibilità.
Le intercettazioni che non vengono acquisite al fascicolo del processo restano segrete per sempre. Lo stesso per quelle illecite, anche se ci sia un procedimento in merito
7) Accesso abusivo agli atti del processo
Chiunque lo faccia con modalità o attività illecita (quindi anche i giornalisti) è punito con la reclusione da1 a 3 anni,
8) Rettifiche
Vanno pubblicate integrali e senza commento
9) Garante privacy
Il garante può vietare il trattamento dei dati illeciti, disporne il blocco, far pubblicare su una o più testate la decisione
10) Astensione di giudice e pm. Rimozione del pm
Nuovi casi di astensione per il giudice: deve astenersi dal processo se ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito. La stessa regola vale anche per il pm, che deve essere sostituito in udienza anche senza il suo consenso. Pm sostituito anche se è indagato per rivelazioni di atti d'ufficio (quindi basta una denuncia mirata per rimuoverlo) . Negli stessi casi il procuratore generale rimuove il procuratore della repubblica e il pm assegnatario.
Divieto di intercettare difensori, investigatori privati e loro ausiliari, anche su utenze diverse dalle loro: per chi viola, procedimento disciplinare