Domenica, 22 Dicembre 2024 22:07
Diffamazione
DOCUMENTO SULLA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA DIFFAMAZIONE
Il ddl sulla riforma della disciplina sulla diffamazione, varato dalla Camera e passato alla Camera, pur eliminando il carcere per i giornalisti, è lontano anni luce da un’apertura libertaria in sintonia con i richiami dell’Europa.
Da 20 anni vanno avanti e indietro in Parlamento, e a passo di gambero fra infinite resistenze, le proposte di riforma. Solo negli ultimi 10 anni sono abortiti una serie di tentativi persino quando erano vicini al capolinea come il progetto Pecorella approvato soltanto dalla Camera nell’ottobre 2004. Per la loro specifica attività, i cronisti sono particolarmente sensibili al problema, perché i più esposti ai rischi di querele facili e ricattatorie, di fumose comunicazioni giudiziarie e di cause esose per risarcimenti di danni. Peraltro, non da oggi denunciano il moltiplicarsi delle querele, la cui maggior parte finisce archiviata, promosse quasi sempre come arma di pressione contro il diritto di cronaca e il diritto di critica, e con intenti intimidatori sui giornalisti.
Da sempre l’Unione nazionale cronisti italiani è in prima linea per rivendicare una decisa inversione di rotta della legislazione, con una serie di indicazioni che possono riassumersi nel seguente decalogo.
1) In sintonia con gli indirizzi delle istituzioni internazionali, ONU, Consiglio d’Europa, OCSE, nonché di sentenze della Cassazione, non è più rinviabile la depenalizzazione del reato di diffamazione a mezzo stampa. Va radicalmente modificato l’art. 13 della legge sulla stampa del 1948, i cui contenuti sono ereditati dal famigerato codice fascista Rocco. La responsabilità del direttore rimane legata agli obblighi della legge sulla professione giornalistica e agli atti conseguenti i patti contrattuali
2) Rettifica come condizione pregiudiziale alla richiesta di risarcimento danni con tempi di pubblicazione compatibili con i necessari controlli sulla veridicità della smentita e delle precisazioni richieste. Commento giornalistico come corollario delle precisazioni. Costituzione di un giurì di cittadini estranei alla sfera dei poteri pubblici e privati per la lealtà dell’informazione
3) il diritto al risarcimento del danno va prescritto entro tre mesi per evitare un uso strumentale del ricorso all’autorità giudiziaria
4) Condanna del querelante a una pesante pena pecuniaria nei confronti del querelato in caso di “lite temeraria”.
5) Da eliminare la previsione dell’interdizione professionale (finora raramente applicata), perché non appare né giusto né legittimo che il destino umano e occupazionale dei cronisti sia consegnato nelle mani dei giudici; e perché nessuna altra categoria professionale incorre in questa misura. Maggior rigore spetta semmai ai Consigli di disciplina dell’Ordine dei giornalisti nell’applicazioni delle sanzioni di legge.
6) Emendamento del comma 3 dell’articolo 200 del Codice di procedura penale sul segreto professionale (tutelato dalla legge sull’Ordine e dal Consiglio d’Europa) affinchè le disposizioni di totale riconoscimento e tutela, previste dai commi 1 e 2 per medici, avvocati e levatrici, siano estese anche ai giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti
7) Divieto di perquisizioni, sequestri, interrogatori, fermi di polizia, intercettazioni telefoniche nei confronti dei giornalisti, in particolare se finalizzate all’individuazione delle fonti di informazione ritenute responsabili di fuga di notizie
8) Esclusione della corresponsabilità dei giornalisti nelle violazioni dei segreti di indagini, di ufficio ecc. provocate da terzi specie se ignoti
9) Riconoscimento del prevalente interesse pubblico del diritto di informazione al fine della completezza e comprensione della notizia rispetto al diritto del singolo. Da escludere dalla normativa della privacy e dalla tutela della riservatezza gli amministratori pubblici e privati obbligati a rispondere della loro irreprensibilità politica e morale 24 ore su 24
10) Garanzie per il diritto del giornalista all’accesso agli atti delle pubbliche amministrazioni con modifica all’art. 23 della legge 7 agosto 1990, n 241 (estensione del diritto anche nei confronti di gestori di pubblici esercizi e di soggetti partecipati da capitale pubblico) e con modifiche al Dpr 27 giugno 1992, n. 352 (riconoscimento dell’essenzialità dell’informazione, di un interesse qualificato e legittimazione della funzione del giornalista con immediato diritto di accesso in via informale)
Roma ottobre 2013