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Statuto

 

 

Approvato al Congresso straordinario di Viareggio (26 marzo 2011) 

 

Art. 1 - Nell'ambito e nella disciplina della FNSI è costituito l'Unione Nazionale Cronisti Italiani (UNCI) con sede in Roma. All'UNCI aderiscono i Gruppi o Sindacati regionali dei cronisti costituiti nel territorio giurisdizionale delle rispettive Associazioni di stampa.


Art. 2 - L'UNCI rappresenta gli interessi dei suoi iscritti; coordina l'azione dei Gruppi o Sindacati aderenti; promuove e disciplina la costituzione di nuovi Gruppi e ogni altra iniziativa idonea a migliorare l'organizzazione della categoria; stimola e favorisce lo sviluppo professionale, culturale e sindacale della categoria, anche attraverso la corretta applicazione del contratto nazionale di lavoro.

Art. 3 - Sono considerati cronisti agli effetti del presente Statuto i giornalisti professionali iscritti all'INPGI che svolgono in via continuativa l'attività giornalistica con almeno sei mesi di servizio ininterrotto in cronaca e che prestano la loro opera presso i quotidiani locali o i quotidiani pubblicati in altra città ma con pagine locali, o nelle agenzie quotidiane di stampa, e nelle emittenti radiotelevisive e nei mezzi di comunicazione multimediale, i quali attendono alle redazioni di cronache.

Art. 4 - E' consentita la costituzione di Sezioni provinciali distaccate dei Gruppi o Sindacati Regionali, e che abbiano almeno 5 iscritti. La Sezione deve essere riconosciuta dal Gruppo o Sindacato regionale dell'UNCI e sarà retta da un fiduciario eletto localmente. Qualora la Sezione abbia almeno 10 iscritti, sarà retta da un Direttivo che elegge un Presidente. Sia il fiduciario che il presidente entreranno di diritto a far parte del Consiglio Direttivo del Gruppo o Sindacato regionale. Laddove non esiste un Gruppo o Sindacato regionale è possibile costituire Sezioni provinciali autonome che abbiano almeno 5 iscritti. Le province a statuto speciale, Trento e Bolzano, hanno la facoltà di costituire gruppi autonomi. Laddove non esiste Gruppo o Sindacato regionale o Sezione provinciale è possibile per il cronista iscriversi direttamente all'UNCI.

Art. 5 - Gli iscritti sono tenuti a corrispondere all'UNCI una quota annuale la cui entità è fissata dal Congresso.

Art. 6 - Le iscrizioni e le cancellazioni per carenza di requisiti sono decise dai Gruppi o Sindacati regionali e, ove questi non esistono, dal Consiglio Nazionale dell'UNCI. Per i ricorsi valgono le norme della FNSI.

Art. 7 - L'iscritto che cessa l'attività di cronista dopo 15 anni potrà rimanere nell'UNCI. Colui che abbandona l'attività giornalistica per il pensionamento conserva ugualmente la sua qualifica di socio purchè abbia almeno 15 anni di attività di cronaca.

Art. 8 - I Gruppi o Sindacati regionali sono delegati alla riscossione delle quote di spettanza dell'UNCI. I versamenti debbono essere effettuati entro il 30 settembre dell'anno in corso cui le quote si riferiscono. Il Consiglio Nazionale può adottare sanzioni nei confronti dei singoli iscritti e dei Gruppi e Sindacati regionali inadempienti. Sono dispensati dal pagamento gli iscritti disoccupati. Tutta la materia relativa ai casi di morosità che comportino provvedimenti nei confronti degli iscritti è regolata dall'art. 36 dello Statuto della FNSI.

Art. 9 - Organi dell'UNCI sono: il Congresso Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Presidente, la Giunta Esecutiva, la Consulta dei Presidenti dei Gruppi regionali, il Collegio nazionale dei Revisori dei conti. Essi rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Art. 10 - Sono eleggibili alle cariche sociali solo i giornalisti professionali di cui all'art. 3. Nelle elezioni per le cariche sociali e per i delegati ai Congressi dell'UNCI si può esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà più uno dei dirigenti o dei delegati da eleggere. Nel caso di parità nei voti risulta eletto il socio con una minore anzianità professionale; se la parità persiste si considera la minore anzianità di iscrizione al gruppo e, in ultima analisi, la minore anzianità anagrafica.

Art. 11 - Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati dei Gruppi o Sindacati regionali in ragione di 2 per ogni Gruppo o Sindacato regionale, più 1 per ogni 50 iscritti o frazione di 50 purchè entro il minimo di 15. Le Sezioni provinciali riconosciute dal Consiglio Nazionale dell'UNCI hanno diritto a 1  proprio delegato per ciascuna Sezione; il numero dei loro iscritti non si somma a quello del Gruppo o Sindacato regionale per la determinazione del quorum dei delegati.

Art. 12 - L'insieme dei delegati di un Gruppo o Sindacato regionale costituisce la delegazione al Congresso del Gruppo o Sindacato. Ogni delegazione elegge un capo delegazione con funzioni di collegamento tra la delegazione stessa e la presidenza del Congresso.

Art. 13 - Il Congresso si riunisce, ordinariamente, ogni 4 anni; in via straordinaria viene convocato su iniziativa del Consiglio Nazionale a maggioranza assoluta dei presenti, oppure entro tre mesi dalla richiesta di almeno cinque Gruppi o Sindacati regionali che rappresentino complessivamente un terzo degli iscritti all'UNCI.

Art. 14 - L'ordine del giorno del Congresso ordinario è redatto dal Presidente d'intesa con la Giunta Esecutiva; quello del Congresso straordinario dal Consiglio Nazionale.

Art. 15 - Il Congresso nazionale è il massimo organo dell'UNCI. Esso ha tutti i poteri deliberanti. Il Congresso esamina e dibatte i problemi di carattere generale interessanti la vita e l'organizzazione della categoria e traccia le direttive dell'attività dell'UNCI; esamina e approva le relazioni politico-sindacale e finanziaria; elegge, con votazione diretta e segreta e con schede distinte, un terzo dei componenti il Consiglio Nazionale e il Collegio nazionale dei Revisori dei conti; ratifica l'elezione dei membri del Consiglio Nazionale designati dalle singole delegazioni congressuali. Non si vota per delegazione ma pro capite.

Art. 16 - Nell'elezione da parte del Congresso dei consiglieri nazionali di sua spettanza si potrà ricorrere a liste presentate a titolo indicativo dalle singole delegazioni.

Art. 17 - Il Congresso, straordinario od ordinario, elegge l'ufficio di presidenza, la segreteria, la commissione verifica poteri, la commissione per le mozioni, i questori e il seggio elettorale.

Art. 18 - La disciplina delle elezioni, secondo le norme del presente Statuto, è affidata al seggio elettorale, composto da un presidente e 4 scrutatori designati dal Congresso tra i delegati. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in seduta pubblica.

Art. 19 - I risultati delle votazioni saranno comunicati dall'Ufficio di presidenza del Congresso che, seduta stante, esaminerà le eventuali contestazioni e le sottoporrà all'esame del Congresso dal cui giudizio dipenderà la ripetizione dell'elezione contestata o l'immediata proclamazione ufficiale degli eletti.

Art. 20- Del Consiglio Nazionale fanno parte:

 

  • a) un rappresentante per ogni Gruppo o Sindacato regionale e per ogni Sezione provinciale costituita in zone dove non esiste un Gruppo o Sindacato regionale dell'UNCI;

  • b) altri rappresentanti per ogni Gruppo o Sindacato regionale nella misura di 1 consigliere ogni 70 iscritti o frazione di 70, purché entro il minimo di 15. Qualora il gruppo non raggiunga i 70 iscritti il diritto viene acquisito anche con una frazione di 15;
  • c) un numero di consiglieri eletti direttamente dal Congresso a scrutinio segreto,  pari a un terzo del numero di consiglieri di diritto indicati dai Gruppi;
  • d) gli ex Presidenti dell'UNCI;
  • e) gli iscritti particolarmente benemeriti nella attività professionale e nell'impegno sindacale dell'UNCI eletti all'unanimità dai delegati al Congresso;
  • f) un rappresentante del Consiglio Nazionale della FNSI.

 

I consiglieri di cui al punto b) vengono eletti a maggioranza relativa dalle singole delegazioni tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11. Per i consiglieri la cui elezione è competenza del Congresso, ciascun delegato può votare per un massimo della metà più uno dei delegati. Vengono eletti coloro i quali hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità valgono le norme dell'art. 10. Nelle elezioni non sono ammesse deleghe.

Art. 21 - Il Consiglio Nazionale ha il compito di vigilare sull'attuazione delle deliberazioni del Congresso, esaminare e approvare i bilanci, impartire tra un Congresso e l'altro direttive per l'attività dell'UNCI.

Art. 22 - Il Consiglio Nazionale si riunisce, per iniziativa della Giunta Esecutiva, in via ordinaria almeno una volta l'anno in coincidenza con la presentazione dei bilanci; in via straordinaria per iniziativa della stessa Giunta o almeno della metà dei consiglieri nazionali.

Art. 23 - In caso di dimissioni, impedimento duraturo o decesso, i membri del Consiglio Nazionale eletti dalle delegazioni sono sostituiti da membri designati dai rispettivi Gruppi o Sindacati regionali o Sezioni provinciali di appartenenza. I membri eletti dal Congresso sono invece automaticamente sostituiti dai primi dei non eletti. In caso di assenza senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive, i membri del Consiglio Nazionale decadono dal mandato e vengono sostituiti con la medesima procedura prevista in questo articolo.

Art. 24 - Il Consiglio Nazionale nella sua prima riunione elegge nel suo seno il Presidente dell'UNCI e la Giunta Esecutiva composta da sei membri.

Art. 25 - La Giunta Esecutiva nella sua prima riunione elegge, fra i suoi membri, il tesoriere e attribuisce a ciascuno dei suoi componenti compiti specifici per il buon funzionamento dell'UNCI. Ai lavori della Giunta partecipa, con voto consultivo, il Presidente del Collegio nazionale dei revisori dei conti. La Giunta Esecutiva collabora con il Presidente nella gestione dell'UNCI secondo le direttive del Consiglio Nazionale. In caso di urgente e improrogabile necessità, assume temporaneamente i poteri del Consiglio con l'impegno di sottoporre al più presto le deliberazioni così adottate alla ratifica del Consiglio stesso. E' compito della Giunta Esecutiva di coordinare e garantire la più efficiente funzionalità e univocità di indirizzo di tutti i Gruppi o Sindacati regionali aderenti all'UNCI.

Art. 26 - Il Presidente rappresenta l'UNCI nei rapporti con il pubblico, con i pubblici poteri e con gli organismi della categoria, convoca il Congresso, convoca e presiede il Coniglio Nazionale, la Giunta e la Consulta dei Presidenti.

Art. 27 - In caso di dimissioni, impossibilità temporanea o decesso, il Presidente è sostituito dal membro anziano della Giunta ( per l'anzianità si tiene conto dell'iscrizione all'Ordine) fino al successivo Consiglio Nazionale, da convocare anche in via straordinaria il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i tre mesi.

Art. 28 - Per ogni controversia tra soci e soci, tra soci e altri giornalisti, tra Gruppi o Sindacati regionali, o tra Gruppi e Sindacati regionali e Consiglio Nazionale o Presidente, la sede competente è quella del Collegio dei Probiviri delle Associazioni di stampa o, in sede nazionale, del Collegio dei Probiviri della FNSI, ove la materia non rientri nella competenza dell'Ordine.

Art. 29 - Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi (uno dei quali deve essere eletto Presidente) e 2 supplenti. Ha il compito di esaminare i bilanci e i rendiconti e di vigilare sull'andamento della contabilità. I suoi accertamenti sono oggetto di relazioni allegate ai bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale e, alla scadenza dei mandati, al Congresso Nazionale.

Art. 30 - L'elezione dei Revisori dei conti avviene con scheda unica: i primi 3 sono membri effettivi del Collegio, i 2 successivi membri supplenti. In caso di dimissioni, decesso o qualsiasi altro duraturo impedimento, i membri mancanti del Collegio dei Revisori sono sostituiti, gli effettivi dai supplenti e questi dai primi dei non eletti.

Art. 31 - Le deliberazioni del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva, del Collegio nazionale dei Revisori dei conti, non sono valide se non è presente la maggioranza dei membri e se le deliberazioni non sono approvate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 32 - Le entrate dell'UNCI sono ordinarie e straordinarie; le prime sono quelle previste dall'art. 5; le altre sono costituite da eventuali donazioni, contributi, patrocini, ecc.

Art. 33 - I fondi dell'Unione sono depositati in una banca di notoria solvibilità con firme, anche disgiunte, del Presidente e del tesoriere, e sotto la loro responsabilità. In caso di scioglimento dell'UNCI il patrimonio sarà trasferito alla FNSI.

Art. 34 - Lo Statuto dell'UNCI può essere modificato soltanto dal Congresso, in seduta straordinaria, a maggioranza assoluta del "plenus" dei delegati. Le modificazioni devono essere ratificate dalla FNSI.

Art. 35 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie della FNSI.

NORME TRANSITORIE

Art. 1 - In attesa della ratifica da parte del Consiglio Nazionale della FNSI, l'UNCI, nello svolgimento della sua attività, è retta dal presente Statuto.

Art. 2 - I Gruppi o Sindacati regionali si impegnano a uniformare i loro Statuti al presente ordinamento.

 

 

 

 

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