Domenica, 22 Dicembre 2024 22:47

Disegno di legge Alfano

INTERCETTAZIONI: IL TESTO APPROVATO DAL SENATO

Norme in  materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della  disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine.  Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone  giuridiche

Pubblichiamo il  testo del disegno di  legge  approvato dal  Senato l’11 giugno 2010  con  164 voti  favorevoli  e 25 contrari.  I senatori del Pd hanno abbandonato l’aula.

Art. 1.

1. All’articolo 36, comma  1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) e` aggiunta la seguente:  «h-bis)  se ha pubblicamente rilasciato  dichiarazioni concernenti il procedimento  affidatogli».

2. All’articolo 53 del  codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:            a) al comma 2, nel primo  periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)»  sono inserite le seguenti: «e h-bis),  nonche´ se risulta iscritto nel registro di cui all’articolo 335 per il reato  previsto dall’articolo 379-bis del codice penale,  in relazione al procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo  dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11, al fine di valutare la  effettiva sussistenza di ragioni oggettive per provvedere alla sostituzione»; b) al comma 2, e` aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo  se il capo dell’ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il  reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale,  ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento. c) dopo il comma 2  e` inserito il seguente: «2-bis. Di ogni iscrizione  di magistrati nel registro di cui all’articolo 335 per il reato previsto  dall’articolo 379-bis del codice penale,  il procuratore della Repubblica informa immediatamente il capo dell’ufficio  presso cui il magistrato indagato presta servizio ovvero il procuratore generale  nell’ipotesi che indagati risultino il capo dell’ufficio e il magistrato  assegnatario».

3. All’articolo 103 del  codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 e` aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di  intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli  altri soggetti incaricati.»;                                                                                                                     b) dopo il comma 5  e` inserito il seguente: «5-bis. Ferma restando  l’eventuale responsabilita` penale, costituiscono illecito disciplinare  l’annotazione, l’informativa, anche verbale, e l’utilizzazione delle  conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».

4. All’articolo 114,  comma 2, del codice di procedura penale e` aggiunto, in fine, il seguente  periodo: «Di tali atti e` sempre consentita la pubblicazione per riassunto».

5. All’articolo 114 del  codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis.  E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto,  della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o  a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti  il traffico telefonico o telematico, anche se non piu` coperti dal segreto, fino  alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza  preliminare.

2-ter.  E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto,  delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali  atti e` tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona  sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza  dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la  documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».

6. Dopo il comma 6-bis dell’articolo 114   del codice di procedura penale e` inserito il seguente: «6-ter.  Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei  magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il  divieto relativo alle immagini non si applica all’ipotesi di cui all’articolo  147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente  codice, nonche´ quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la  rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del  magistrato».

7. All’articolo 114 del  codice di procedura penale, il comma 7 e` sostituito dal seguente: «7. E` in ogni caso  vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione,  degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni  informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi  degli articoli269 e 271. E` altresı` vietata la pubblicazione, anche parziale o  per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a  conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti,  circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta  l’espunzione ai sensi dell’articolo 268, comma 7-bis».

8. All’articolo 115 del  codice di procedura penale, il comma 2 e` sostituito dal seguente: «2. Di ogni iscrizione  nel registro degli indagati  per fatti costituenti reato di violazione del  divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il  procuratoredella Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare  del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state  verificate la gravita` del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilita`,  e sentito il presunto autore del fatto, dispone  la sospensione cautelare dal  servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi».

9. Al comma 2  dell’articolo 240 del codice  di procedura penale, nel secondo periodo,dopo le   parole: «per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di  informazioni» sono aggiunte le seguenti: «e per i documenti, i supporti e gli  atti relativi alle riprese e registrazioni fraudolente di cui all’articolo 616-bis del codice penale,  salvi i casi in cui la punibilita` e` esclusa ai sensi del secondo comma del  medesimo articolo».

10. L’articolo 266 del  codice di procedura penale e` sostituito dal seguente: «Art. 266. - (Limiti di ammissibilita`).  – 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme  di telecomunicazione,  di immagini mediante riprese visive e l’acquisizione  della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono  consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:                                                                                                                          a) delitti non colposi per i  quali e` prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel  massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;                                                        b) delitti contro la  pubblica amministrazione per i quali e` prevista la pena della reclusione non  inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;                                       c) delitti  concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;                                                            d) delitti concernenti le  armi e le sostanze esplosive;                                                                  e) delitti di contrabbando;                                                                                                          f) reati di  ingiuria, minaccia, usura, abusiva attivita` finanziaria, abuso di informazioni  privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col  mezzo del telefono, atti persecutori;                                                                                                                              g) delitti  previsti dall’articolo 600-ter,  terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di  cui all’articolo 600-quater.1  del medesimo codice.                                               2. Negli stessi casi e`  consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi e` fondato  motivo di ritenere che nei luoghi ove e` disposta si stia svolgendo l’attivita`  criminosa. Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerga che l’intercettazione  potrebbe consentire l’acquisizione di elementi fondamentali  per l’accertamento  del reato per cui si procede o che dall’intercettazione possano emergere  indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati  nel comma 1, e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli  indicati dall’articolo 614 del codice penale, il pubblico  ministero, con  decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le  operazioni per non oltre tre giorni, secondo le modalita` indicate nell’articolo  267, comma 3-bis».

11. All’articolo 267 del  codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni          a) il comma 1 e` sostituito  dai seguenti: «1. Il pubblico  ministero richiede l’autorizzazione a disporre le operazioni previste  dall’articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha  sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta  contiene, a pena di inammissibilita`, l’assenso scritto del procuratore della  Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente  delegati                                                                            L’autorizzazione e` data con decreto, motivato contestualmente e non  successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i  seguenti presupposti:                      a) sussistono gravi indizi  di reato; b) nei casi di  intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di  telecomunicazione, le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in  uso a soggetti indagati ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in  uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano  a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per  ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai  medesimi fatti; c) nei casi di  acquisizione della documentazione del traffico relativo a conversazioni o  comunicazioni telefoniche o ad altre forme di telecomunicazione, le utenze sono  o sono state intestate o effettivamente in uso a soggetti indagati ovvero a  soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a  conoscenza dei fatti per i quali si procede; d) nei casi di  intercettazioni di immagini mediante riprese visive, i luoghi appartengono a  soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero  appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che,  sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i  quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative  condotte siano attinenti ai medesimi fatti; e) le operazioni sono  assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.                                           1.1 Nel decreto  con cui autorizza le operazioni,  il tribunale deve, con autonoma valutazione,  dare conto dei relativi presupposti, che  devono essere espressamente e  analiticamente indicati.         1.2. Il pubblico ministero,  insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al tribunale il fascicolo  contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti.»;                               b) il comma 1-bis e` sostituito dal  seguente: «1-bis.  Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui  agli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, e 203.»;                    c) il comma 2 e` sostituito  dal seguente: «2. Nei casi di  urgenza, quando vi e` fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare  grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni  previste dall’articolo 266 con decreto, motivato  contestualmente e non  successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e  comunque non oltre tre giorni al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale,  entro tre giorni dalla richiesta, decide sulla convalida con decreto, motivato  contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto  del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le  operazioni previste dall’articolo 266 non possono essere proseguite e i  risultati di esse non possono essere utilizzati.»;                                                                                                                     d) il comma 3 e`  sostituito dai seguenti: «3. Il decreto del  pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalita` e la durata  delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non  continuativi. Il pubblico ministero da` immediata comunicazione al tribunale  della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata  del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la  durata delle operazioni puo` essere prorogata  dal tribunale fino a quindici  giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a  quindici giorni, anche non continuativi, puo` essere autorizzata qualora siano  emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga  unitamente ai presupposti di cui al comma 1. Quando, sulla base di specifici  atti di indagine, emerge l’esigenza di impedire che l’attivita` delittuosa sia  portata a conseguenze ulteriori,  ovvero che siano commessi altri reati, il  pubblico ministero puo` richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino  a quindici giorni, anche non continuativi. 3-bis.  Se dalle indagini emerge che le operazioni di cui all’articolo 266 possono  consentire l’acquisizione di elementi fondamentali per l’accertamento del reato  per cui si procede o che da esse possono emergere indicazioni rilevanti per  impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 del l’articolo  266, e sono scaduti i termini indicati nel comma 3 del presente articolo, il  pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i  presupposti, dispone le operazioni con le modalita` di cui al comma 2, per non  oltre tre giorni. In tal caso trasmette al tribunale gli atti rilevanti ai fini  della convalida, anche per via telematica.3-ter.  Quando le operazioni di cui all’articolo  266 sono necessarie per lo svolgimento  delle indagini in relazione a delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,  l’autorizzazione di cui ai commi precedenti e` data se vi sono sufficienti  indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si  applica  l’articolo 203. La durata delle operazioni non puo` superare i quaranta giorni,  ma puo` essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi  successivi di venti  giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i  termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla  proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2.  L’intercettazione di comunicazioni tra presenti di cui al comma 2 dell’articolo  266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma,  e` consentita anche se non vi e` motivo di ritenere che nei luoghi ove e`  disposta si stia svolgendo l’attivita` criminosa.3-quater.  Nel decreto di cui al comma 3 il pubblico ministero indica l’ufficiale di  polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei  casi in cui non vi procede personalmente.»;                                                 e) al comma 4 e` aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-ter il pubblico  ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da  agenti di polizia giudiziaria.»;f) il comma 5 e`  sostituito dal seguente: «5. In apposito  registro riservato tenuto in  ogni procura della Repubblica sono annotati,  secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di  deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano,  convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione,  l’inizio e il termine delle operazioni».

12. All’articolo 268 del  codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:         a) i commi 1, 2 e 3 sono  sostituiti dai seguenti: «1. Le comunicazioni  intercettate sono registrate e delle operazioni e` redatto verbale. I verbali e  i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato di cui  all’articolo 269. 2. Il verbale di  cui al comma 1 contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto  l’intercettazione, la descrizione delle modalita` di registrazione,  l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione  dell’intercettazione; nel medesimo verbale sono altresı` annotati   cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali  della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del  contenuto, nonche´ i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro  annotazione. 3. Le operazioni di  registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di  intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d’appello.  Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso  la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del  pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le  indagini.»;                                                                                                                      b) dopo il comma 3-bis e` inserito il  seguente «3-ter.  Ai procuratori generali presso la corte d’appello e ai procuratori della  Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione,  vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione  e dei punti di ascolto di cui al comma 3.»;                                                                                                        c) i commi 4, 5 e  6 sono sostituiti dai seguenti: «4. I verbali e le  registrazioni sono immediatamente  trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque  giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita in  segreteria i verbali e le registrazioni attinenti al procedimento insieme con i  decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato  l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero,  comunque non inferiore a quindici giorni, salvo che il tribunale, su istanza  delle parti, tenuto conto del loro numero nonche´ del numero e della  complessita` delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.                                                                  5. Se dal deposito  puo` derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza  motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione  dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari.                                                                                          6. Ai difensori  delle parti e` immediatamente  dato avviso che, entro il termine di cui ai commi  4 e 5, hanno facolta` di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno  disposto, autorizzato,

convalidato o prorogato  l’intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione

delle videoregistrazioni  o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

E ` vietato il rilascio  di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.»;

d) dopo il comma 6 sono  inseriti i seguenti:

«6-bis.  E` vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali attinenti al  procedimento

prima del deposito  previsto dal comma 4.

6-ter.  Scaduto il termine, il pubblico ministero  trasmette immediatamente i decreti, i  verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell’udienza in  camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di  comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che

non appaiono  manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle  registrazioni e dei verbali di cui e` vietata l’utilizzazione. Il tribunale  decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127.»;

e) i commi 7 e 8 sono  sostituiti dai seguenti:

«7. Il tribunale,  qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la  trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma  intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni  informatiche o telematiche acquisite,  osservando le forme, i modi e le garanzie  previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono  inserite nel fascicolo per il dibattimento.

7-bis.  E` sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti  esclusivamente fatti, circostanze e persone estranei alle indagini. Il tribunale  in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti  estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

8. I difensori possono  estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle  registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di  comunicazioninformatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su  idoneo supporto dei flussi  intercettati, ovvero copia della stampa  prevista dal comma 7».

13. All’articolo 269 del  codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:          a) il comma 1 e` sostituito  dal seguente: «1. I verbali e i  supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un  apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che  ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale,  al fascicolo.»;                                                                                                                               b) al comma 2,  primo periodo, dopo le parole: «non piu` soggetta a impugnazione» sono aggiunte le  seguenti: «e delle stesse e` disposta la distruzione nelle forme di cui al comma  3»;                        c) ai commi 2 e 3, la  parola: «giudice», ovunque ricorre, e` sostituita dalla seguente:«tribunale».

14. All’articolo 270 del  codice di procedura penale, il comma 1 e` sostituito dal seguente: «1. I risultati delle  intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli  nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino  indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater,  e 407, comma 2, lettera a),  del presente codice, nonche´ per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli  241, 256, 257, 416-ter,  419, 600-ter,  secondo comma, e 600-quinquies del codice penale,  e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state  disposte».

15. All’articolo 271,  comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «e 268 commi 1 e 3» sono  sostituite dalle seguenti: «e 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis».

16. All’articolo 271 del  codice di procedura penale, dopo il comma 1 e` inserito il seguente: «1-bis.  I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora,  nell’udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diverso e in  relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilita` previsti  dall’articolo 266». 

17. All’articolo 292 del  codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter e´ inserito il  seguente: «2-quater.  Nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o  telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in  un apposito fascicolo allegato agli atti». 

18. All’articolo 293 del  codice di procedura penale, al comma 3 e` aggiunto, in fine, il seguente  periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto  integrale dell’intercettazione, richiamata nell’ordinanza per l’applicazione  delle misure».

19. All’articolo 295,  comma 3, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo e` inserito il  seguente: «Non si applica il limite di durata massima delle operazioni previsto  nell’articolo 267, comma 3».

20. All’articolo 329,  comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d’indagine» sono  sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attivita` d’indagine». 

21. All’articolo 329 del  codice di procedura  penale, il comma 2 e` sostituito dal seguente: «2. Quando e`  necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo`  chiedere al giudice l’autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di  parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la  segreteria del pubblico ministero ».

22. Alla parte seconda,  libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l’articolo 329 e`  aggiunto il seguente: «Art. 329-bis.  - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le  registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di  comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato  previsto dall’articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonche´ la  documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.               2. I documenti che  contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche,  informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti  redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al  procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se  acquisiti al procedimento, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle  indagini preliminari».

23. All’articolo 380,  comma 2, lettera m),  del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),»  sono inserite le seguenti: «e),  e-bis),».

24. All’articolo 89 delle  norme di attuazione,  di coordinamento e transitorie del codice di procedura  penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le  seguenti modificazioni:                                                                                                         a) il comma 1 e` abrogato;                                                                                                   b) al comma 2, le  parole: «I nastri contenenti  le registrazioni» sono sostituite dalle  seguenti:  «I supporti contenenti le registrazioni  e i flussi di comunicazioni  informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall’articolo 267, comma  5» sono inserite le seguenti: «, nonche´ il numero che risulta dal registro  delle notizie di reato di cui all’articolo 335»;                             c) dopo il comma 2  e` aggiunto il seguente: «2-bis.  Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio  di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e  dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti».

25. All’articolo 129  delle norme di attuazione,  di coordinamento e transitorie del codice di  procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono  apportate le seguenti modificazioni:                                                                                                                                  a) al comma 1, primo  periodo, dopo le parole: «dell’imputazione» sono aggiunte le seguenti: «, con  espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonche´ della  data e del luogo del fatto»;                                                                                                                                                 b) il comma 2 e`  sostituito dal seguente:                                                                                            «2. Quando l’azione penale e`  esercitata nei  confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto  cattolico, l’informazione e` inviata all’autorita` ecclesiastica di cui ai commi  2-ter e quater.»;                 c) dopo il comma 2  sono inseriti i seguenti: «2-bis.  Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti  indicati nei commi 1 e 2 e` stato arrestato o fermato, ovvero quando e` stata  applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare;  nei casi in  cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia,  altresı`, l’informazione quando e` stata applicata nei suoi confronti ogni altra  misura cautelare personale, nonche´ quando procede all’invio dell’informazione  di garanzia di cui all’articolo 369 del codice.                                                                                      2-ter.  Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale,  coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a  un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante  la vacanza della sede, svolge l’ufficio di Amministratore della diocesi, il  pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato.                                    2-quater. Quando  risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto  di vita consacrata o a una societa`  di vita apostolica, il pubblico ministero  invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione  territoriale ha sede la procura della Repubblica competente.»;            d) il comma 3-bis e` abrogato.

26. All’articolo 147  delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di  procedura penale, di cui al decreto legislativo  28 luglio 1989, n. 271, il  comma 2 e` sostituto dal seguente: «2. L’autorizzazione  puo` essere data, anche senza il consenso delle parti, dal presidente della  corte d’appello, quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante  alla conoscenza del dibattimento».

27. Al codice penale sono  apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 379-bis e` sostituito dal  seguente: «Art. 379-bis.  - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Salvo che il fatto  costituisca piu` grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie inerenti  ad  atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali  e` venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un  procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e` punito con  la reclusione da uno a sei anni.Se il fatto e` commesso per colpa, la pena e`  della reclusione fino a un anno. Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni  nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal  pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di  procedura penale e` punito con la reclusione fino a un anno. Le pene sono  aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al  Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione  per la sicurezza. Per i reati di cui al presente articolo la competenza e`  determinata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.»;                                                  b) all’articolo  614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente:  «privato»; c) dopo l’articolo  616 e` inserito il seguente: «Art. 616-bis.  - (Riprese e registrazioni fraudolente). – Chiunque fraudolentemente  effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui  partecipa, o comunque effettuate in sua presenza e` punito con la reclusione da  sei mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati.                                                                                    La punibilita` e` esclusa:                                                                                                                   a) quando le riprese o  registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell’ambito di un  procedimento innanzi all’autorita` amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o  amministrativa o nell’ambito di un procedimento volto alla definizione di una  controversia;                                                                      b) quando le riprese o  registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell’ambito delle attivita`  di difesa della sicurezza dello Stato;                                                                                                      c) quando le riprese o le  registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini della attivita` di  cronaca da giornalisti appartenenti all’ordine professionale.                                                                  Il delitto e` punibile a querela della persona offesa.»;                                                                          d) all’articolo 617 e`  aggiunto, in fine, il seguente comma: «Salvo che il fatto costituisca piu` grave  reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell’articolo 114, comma  7, del codice di procedura penale e` punito con la reclusione da sei mesi a tre  anni.»;                                                                            e) dopo l’articolo 617-sexies e` inserito il  seguente: «Art. 617-septies.  - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante  modalita` o attivita` illecita prende diretta cognizione di atti del  procedimento penale coperti dal segreto e` punito con la pena della reclusione  da uno a tre anni. Se il fatto e` commesso da un pubblico ufficiale o incaricato  di pubblico servizio la pena e` della reclusione da due a sei anni.»;                                                                                                                                f) all’articolo  684, le parole: «con l’ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle  seguenti: «con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000»                                                                                            g) all’articolo 684 sono  aggiunti, in fine, i seguenti commi: «La stessa pena di cui al primo comma si  applica per la violazione dei divieti previsti dall’articolo 114, comma 6-ter,  del codice di procedura penale. Se il fatto di cui al primo comma riguarda le  intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di  telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l’acquisizione della  documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena  e` dell’arresto fino a trenta giorni o dell’ammenda da euro 2.000 a euro  10.000.»;                                                             h) al libro III,  titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, dopo l’articolo 685 e` aggiunto il  seguente: «Art. 685-bis.  - (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). – Salva la responsabilita`  dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui  agli articoli 268, comma 3-ter,  del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis,  delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di  procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che  omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire l’indebita cognizione  di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme  di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione  del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all’articolo 266,  comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l’ammenda da euro 500 a  euro 1.032».

28. L’articolo 25-novies  (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorita`  giudiziaria) del  decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e` sostituito dai seguenti:             «Art. 25-decies. -  (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorita`  giudiziaria). – 1. In relazione alla  commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale, si  applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.                                                       Art. 25-undecies. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento  penale). – 1. In  relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 617, quarto comma,  del  codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da  cento a trecento quote.                                                                                    2. In relazione  alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si  applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote».

29. All’articolo 8 della  legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti modificazioni:                                                                                                                      a) dopo il terzo comma e`  inserito il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le  dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del  testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivicompresi i  giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o  le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le  stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la  stessa visibilita` della notizia cui si riferiscono.»;                               b) al quarto  comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le  seguenti: «,  senza commento,»;                                                                                                                                   c) dopo il quarto comma e`  inserito il seguente: «Per la stampa non periodica l’autore dello scritto,  ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale,  provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie  cura e spese su non piu` di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla  stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state  pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o  affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verita`,   purche´ le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo  penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata,  entro sette  giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve  inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.»;                                                                                                                                  d) al quinto  comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono  sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo,  quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali  quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole:  «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono  sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo,  quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali  quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»;                                  e) dopo il quinto comma e`  inserito il seguente: «Della stessa procedura puo` avvalersi l’autore  dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il  responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni  informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici  diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica  richiesta».

30. Al titolo I, capo VI,  delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di  procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo  l’articolo 90 e` aggiunto il seguente:«Art. 90-bis.  - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni  telefonichee ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni  anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia  una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle  intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. Ai  fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio  1994, n. 20, la relazione e` trasmessa dal Ministro della giustizia al  procuratore generale della Corte dei conti».

31. All’articolo 4 della  legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:             «4-bis.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l’autorita`  giudiziaria esegue nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel  comma 1 intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni,  ovvero acquisisce tabulati di comunicazioni, allorche´ da qualsiasi atto di  indagine emerga che le operazioni medesime sono comunque finalizzate, anche  indirettamente, ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare.                                                                   4-ter. I verbali e  i supporti contenenti le operazioni di cui al comma 1 sono inseriti in fascicolo  separato e conservati in apposita sezione dell’archivio riservato di cui  all’articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale».

32. All’articolo 6 della  legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 6 e` aggiunto il seguente: «6-bis.  I verbali e i supporti contenenti le registrazioni di cui al comma 1 sono  immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica, che ne dispone  l’inserimento in un fascicolo separato, conservato in apposita sezione  dell’archivio riservato di cui all’articolo 269, comma 1, del codice di  procedura penale. Salvo quanto previsto al comma 1, della loro sussistenza e`  data riservata comunicazione al parlamentare interessato alla conclusione delle  indagini preliminari».

33. Con decreto del  Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e`  stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il  servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun  distretto di corte di appello. Il procuratore generale della corte di appello  provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della  Repubblica. Il limite di spesa puo` essere derogato su richiesta del procuratore  capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

34. Al fine del  contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, con decreto  dei Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica  amministrazione e l’innovazione, da adottare entro centoventi giorni dalla data  di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tariffe per la  fornitura dei servizi connessi all’esecuzione delle operazioni di  intercettazione da parte delle societa` concessionarie di pubblici servizi di  telefonia.

35. All’attuazione del  comma 33 si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e  senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

36. L’articolo 13 del  decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e` abrogato.

37. Al codice in materia  di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:                                                                                    a) all’articolo 139, il  comma 5 e` sostituito dai seguenti:                                                                      «5. In caso di violazione  delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque,delle  disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante puo`  vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, comma 1,  lettera c).                                                           5-bis.  Nell’esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante puo` anche  prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione  o diffusione in una o piu` testate della decisione che accerta la violazione,  per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della  medesima violazione.                                          5-ter. Nei casi di  cui al comma 5-bis,  il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’Ordine dei giornalisti,  anche in relazione alla responsabilita` disciplinare, nonche´, ove lo ritengano,  le associazioni rappresentative di editori possono far pervenire documenti e la  richiesta di essere sentiti.                      5-quater.  La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis e` effettuata  gratuitamente nel termine e secondo le modalita` prescritti con la decisione,  anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche  tipografiche e l’eventuale menzione di parti interessate. Per le modalita` e le  spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da  quelle attraverso le quali e` stata commessa la violazione, si osservano le  disposizioni di cui all’articolo  15 del regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284.»;                                                         b) all’articolo 170, comma  1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le  seguenti: «139, comma 5-bis,».

38. All’articolo 2, comma  1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera h) e` inserita la seguente:«h-bis) l’inserimento  nella motivazione  di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a  fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali».

39. Salvo quanto previsto  ai commi 40, 41 e 42, le disposizioni di modifica del codice di procedura penale  contenute nella presente legge non si applicano, nei procedimenti pendenti alla  data della sua entrata in vigore, alle operazioni di cui all’articolo 266 del  codice di procedura penale per le quali e` gia` stato emesso il provvedimento di  autorizzazione o di proroga. In tali casi, fatta salva la validita` delle  operazioni precedentemente disposte, le stesse non possono ulteriormente  proseguire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,  per un tempo superiore alla durata massima stabilita nell’articolo 267 del  codice di procedura penale, come modificato dal comma 11 del presente articolo.

40. Le disposizioni di  cui agli articoli 114, 268, comma 7-bis,  329 e 329-bis del codice di  procedura penale, nonche´ le disposizioni di cui agli articoli 129 e 147 delle  norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura  penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,come modificate o  introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti  alla data di entrata in vigore della presente legge.

41. Le disposizioni di  cui all’articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale,  limitatamenteall’attribuzione della competenza al tribunale del capoluogo del  distretto e alla composizione collegiale dello stesso, acquistano efficacia  decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.Fino a  tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente  vigenti.

42. Le disposizioni di  cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito  dal comma 12 del presente articolo, si applicano decorsi tre mesi dalla data di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del  Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzionedei centri di  intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 268. Fino a  tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3  dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della  data di entrata in vigore della presente legge.

 

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